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ASSOCIAZIONE CONTRO LE LEUCEMIE E TUMORI NELL'INFANZIA

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI
Articolo 1) - L'Associazione si denomina "Associazione contro le Leucemie e Tumori nell'Infanzia", in  sigla "A.c.L.T.I.".
Articolo 2) - Ha sede in Napoli alla Via Pansini n. 5, presso il Dipartimento di Pediatria del 2° Policlinico.
Articolo 3) - L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue scopi di  lucro. L'Associazione svolge le proprie attività in osservanza a quelle previste dalla legge 11/08/91 n° 266 e dalle Leggi Regione Campania n° 9 del 08/02/93 e n° 18 del 7/08/96, essa ha durata illimitata fino a diversa  deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.
Ha lo scopo di:
- perseguire il miglioramento della qualità della vita dei bambini affetti da patologie di leucemia e tumori in genere;
- fornire assistenza morale e materiale ai  loro genitori, in particolare a quelli meno abbienti e/o non residenti in Napoli;
- tutelare gli interessi dei predetti soggetti anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Per il conseguimento dello scopo potrà:
-acquistare strumenti ed apparecchiature da destinare all'Unità Specialistica di Oncoematologia del Dipartimento Assistenziale di Pediatria del 2° Policlinico di Napoli;
-far provvedere alla realizzazione di opere di  manutenzione e ristrutturazione della predetta Unità Specialistica di Oncoematologia;
-svolgere attività congiunte con altre organizzazioni, associazioni ed enti in genere che perseguono scopi analoghi, organizzare convegni e  manifestazioni in genere;
-destinare fondi per la ricerca in genere nel campo delle leucemie e tumori nell'infanzia;
-svolgere attività e concludere operazioni connesse o affini a quelle sopraindicate.
FONDO COMUNE ED ESERCIZI ASSOCIATIVI
Articolo 4) - Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:
a) - importo delle quote annuali sociali;
b) - fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) - contributi, finanziamenti e liberalità di Enti pubblici e privati
d) - beni acquistati col reimpiego di detti mezzi finanziari.
e) - rimborsi derivanti da convenzioni
f) - donazioni e lasciti testamentari
g) - campagne di raccolta fondi
h) - rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo
Articolo 5) - L'esercizio associativo si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo dell'anno  successivo il consiglio di amministrazione deve predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione.
ASSOCIATI
Articolo 6) - Oltre coloro che hanno  sottoscritto l'atto costitutivo, sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone e gli Enti la cui domanda di iscrizione, è stata accolta con delibera del consiglio di amministrazione.
L'adesione all'associazione è  subordinata all'avvenuto pagamento della quota associativa dovuta per l'esercizio in corso, nell'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.
Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.
Articolo  7) - Tutti gli associati sono obbligati ad osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi associativi.
Articolo 8) - La qualità di associato si perde per decesso, recesso ed esclusione.
Il socio che intende recedere  deve comunicarlo per iscritto al consiglio di amministrazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia comunicato almeno tre mesi prima.
L'esclusione dell'associato è deliberata motivatamente dal Consiglio Direttivo in caso di:
-gravi inadempienze alle norme dello statuto e/o alle delibere degli organi associativi;
-morosità nel versamento della quota associativa annuale;
-compimento di azioni indegne che arrecano pregiudizio al prestigio dell'Associazione.
Gli associati che per qualsiasi motivo hanno cessato di appartenere  all'Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.
Ugualmente nessun diritto sul fondo comune spetta agli eredi dell'associato defunto.
ORGANI
Articolo 9) - Sono organi dell'Associazione:
a) - Il consiglio direttivo
b) - il presidente, il vicepresidente, il segretario e il cassiere;
c) - l'assemblea dei soci.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 10) -  L'Associazione è amministrata da un C.D. composto da cinque a undici componenti, eletti annualmente dall'assemblea degli associati. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare per  qualsiasi causa uno dei consiglieri, il consiglio nella prima riunione procede alla sua sostituzione col sistema della cooptazione, chiedendo la ratifica della nomina alla prima assemblea successiva.
Articolo 11) - In particolare il C.D. :
-esercita tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, escluse quelli che per legge e per statuto sono riservati alla competenza dell'Assemblea;
-determina annualmente l'importo delle quote associative;
-procede alla nomina di collaboratori e consulenti, determinandone i compensi;
-predispone i bilanci consuntivo e preventivo;
-convoca l'assemblea degli associati, curando l'esecuzione delle relative delibere.
Articolo 12) - Il C.D. si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritiene necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno due dei  consiglieri.
Si riunisce altresì almeno una volta all'anno per predisporre i bilanci consuntivo e preventivo e determinare l'importo della quota associativa annuale.
La convocazione del Consiglio deve avvenire a mezzo lettera  indirizzata ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita (salvo i casi di particolare urgenza). La lettera di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno dell'adunanza e l'elenco delle materie  da trattare. Le riunioni del C.D. sono valide se partecipano la maggioranza dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle riunioni del consiglio deve redigersi verbale, sottoscritto dai consiglieri presenti.
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E CASSIERE
Articolo 13) - La firma e la rappresentanza dell'associazione, di fronte ai terzi  ed in giudizio, spetta al Presidente.
Articolo 14) - Il Presidente:
a) - convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
b) - provvede su delibera del consiglio di amministrazione, alla convocazione dell'assemblea  degli associati;
c) - provvede all'aggiornamento del registro dei soci;
d) - è responsabile dell'attuazione dei scopi dell'associazione;
e) - in caso di necessità, assume i provvedimenti di competenza del C.D.,  sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
Articolo 15) - Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o da impedimento.
Articolo 16) - Il segretario:
a) - predispone lo schema del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
b) - aggiorna gli altri libri associativi in uso che non siano di competenza del presidente o del cassiere;
c) - cura la stesura dei verbali del consiglio di amministrazione;
d) - riceve ed inoltra la corrispondenza e trasmette al cassiere le lettere e i documenti contabili.
Articolo 17) - Il cassiere:
a) - collabora col segretario alla predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
b) - cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese;
c) - è responsabile della tenuta del libro cassa e di  tutti i documenti che riguardano il servizio affidatogli;
d) - ha il controllo dei beni mobili ed immobili dell'associazione.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 18) - Tutti gli associati in regola col pagamento delle quote  associative hanno diritto di partecipare
all'assemblea. Gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea solo da altro associato; la rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i relativi documenti devono essere  conservati dall'associazione.
Articolo 19) - L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo e procedere alla nomina del C.D. e delle cariche associative. Si riunisce altresì tutte le volte  che il C.D. lo ritiene opportuno o quando è richiesto da almeno da un decimo degli associati con indicazione delle materie da trattare.
Può procedere alla nomina di un presidente onorario tra persone di particolare prestigio  anche non associate.
Il Presidente onorario:
-resta in carica fino a dimissioni o sostituzione;
-svolge attività di propaganda dell'associazione;
-non ha alcun potere di amministrazione o rappresentanza dell'Associazione.
Articolo 20) - L'avviso di convocazione:
-almeno otto giorni prima della riunione deve essere inviato con comunicazione scritta (lettera espresso o  raccomandata,telegramma, fax) a tutti i soci ovvero affisso nella sede dell'associazione;
-deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda  convocazione. Quando particolare esigenze lo richiedono l'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli  associati presenti in proprio o per delega di un altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
L'assemblea è presieduta dal presidente  o dal vicepresidente del consiglio direttivo. In mancanza è presieduta dalla persona da essa designata. Nomina, anche tra estranei, il segretario e, se del caso, due scrutatori.
Spetta a chi presiede l'assemblea constatare la  regolarità della convocazione, il diritto d'intervento dei soci e la regolarità delle deleghe. Delle riunioni assembleari è redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Articolo 21) - L'Assemblea delibera col  voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti in proprio o per delega.
Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e per deliberare scioglimento è necessaria la presenza di almeno i tre quarti degli  associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
SCIOGLIMENTO
Articolo 23) - In caso di scioglimento per qualunque causa o estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo la liquidazione saranno  devoluti ai sensi dell'art. 5. comma 4, legge 266/91.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24) - Norma di rinvio. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Articolo 25) - Qualsiasi controversia dovesse sorgere fra gli associati, o fra questi e gli organi dell'associazione, escluse solo quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di  un collegio composto di un numero dispari di arbitri, dei quali uno per ciascuno nominati dalle parti in lite ed il o i due rimanenti (di cui uno con funzioni di Presidente) designati dagli altri arbitri così nominati.
In caso  di disaccordo sulla designazione del o degli arbitri, o di mancata nomina saranno nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'associazione, su richiesta degli arbitri nominati e/o della parte negligente.
Il Collegio deciderà senza formalità di procedura, previo tentativo di conciliazione e le parti si obbligano di sottostare al lodo.